Consiglio dei Sanitari

Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnicosanitaria, che dura in carica 5 anni, presieduto dal Direttore Sanitario e disciplinato dall’art. 3, c. 12, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., e dalla D.G.R. Regione Piemonte n. 81- 1701 del 11.12.2000, per quanto riguarda la composizione, le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei componenti, la definizione della commissione e del seggio elettorale.
Rispetto alla composizione prevista dalla D.G.R. n. 81-1701/2000, sopra citata, sono adottate le seguenti modificazioni legate alla attuale dotazione organica e organizzazione aziendale:
- i rappresentanti del personale sanitario laureato non medico sono ridotti da n. 3 a n. 2, in considerazione dell’assenza della figura del dirigente psicologo;
- nei n. 2 rappresentanti del personale tecnico sanitario è compreso anche il personale di riabilitazione.
Il Consiglio è costituito con provvedimento del Direttore Generale e fornisce parere obbligatorio alla Direzione Aziendale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. L’Azienda può inoltre chiedere al Consiglio pareri su altri argomenti di carattere sanitario laddove ne ravvisi la specifica esigenza.
Nello specifico il Consiglio dei Sanitari, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D. Leg.vo n.502/92 e s.m.i., esprime parere obbligatorio, non vincolante, ma con onere di motivazione a carico del Direttore Generale ove non intenda conformarsi, sotto il profilo tecnico-sanitario su:
- provvedimenti a valenza generale o programmatica in materia di attività tecnicosanitarie;
- provvedimenti, sempre a carattere generale o programmatico, in materia di assistenza sanitaria;
- piani di investimenti attinenti le attività tecnico-sanitarie.

Il Consiglio esercita le proprie funzioni nei modi e nei termini stabiliti con apposito regolamento aziendale.

Data creazione: 16-02-2016
Data ultima modifica: 23-07-2025