Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è un organo dell’Azienda e le sue competenze sono previste dall’art. 3 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..
La normativa nazionale e regionale ne individua la sua composizione, durata e modalità di funzionamento nonché le sue funzioni, che si riferiscono in particolare alla verifica
dell’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico, di vigilanza sull’osservanza della legge, di accertamento della regolare tenuta della contabilità e di garanzia di
conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, anche mediante effettuazione periodica di verifiche di cassa.
Il Collegio Sindacale esamina gli atti di bilancio e quelli di cui all’art. 4, comma 8, della L. 412/1991 e può chiedere notizie al Direttore Generale, che è tenuto a fornirle,
sull’andamento dell’Azienda.
Il controllo del Collegio Sindacale può estendersi, su indicazione regionale, anche a taluni aspetti gestionali, anche di natura extracontabile, ritenuti particolarmente sensibili sotto
il profilo dell’equilibrio di bilancio quali quelli relativi alle esternalizzazioni, al personale, alle procedure concorsuali, agli acquisti di beni e servizi.
Il Collegio Sindacale riferisce almeno trimestralmente alla Regione, con modalità e scadenze dalla stessa definite, sui risultati dei riscontri eseguiti, denunciando
immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; redige inoltre, semestralmente, una relazione sull’andamento dell’Azienda.
Il Collegio Sindacale è l’organo preposto alla funzione di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
I componenti del Collegio Sindacale possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, accedendo autonomamente e con il solo obbligo della
documentazione del ruolo rivestito, alle competenti strutture aziendali.