Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
In base a quanto previsto dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, è vietato alle Pubbliche Amministrazioni rilasciare certificati indirizzati ad altre Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio; i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle rispettive dichiarazioni sostitutive.
Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti restano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e debbono recare in calce, a pena di nullità, la dicitura che esclude espressamente la validità del certificato stesso nei confronti delle altre P.A., come indicato dalla normativa: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici servizi”.
Le P.A. e i Gestori di pubblici servizi tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 della Legge, possono trasmettere richiesta all'Ufficio Protocollo che provvederà allo smistamento ai servizi di competenza.
Ufficio Protocollo
c/o Corso Brunet 19/A
orario di apertura: 8,30-12,30 14,00-16,00
nei giorni lavorativi