Viene riproposto il regolamento di pubblica tutela già adottato con la prima edizione della Carta dei Servizi, attraverso il quale si illustra la procedura di ricevimento, istruttoria e soddisfacimento dei reclami presentati dal pubblico.
Gli utenti, i parenti, o gli organismi di volontariato o di tutela dei diritti riconosciuti dalla Regione o dalla Azienda Ospedaliera, possono presentare osservazioni, opposizioni, denunce o reclami contro atti, comportamenti, disservizi che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria assumendosene naturalmente ogni responsabilità.
I soggetti sopra indicati esercitano il proprio diritto:
Nel caso di segnalazione telefonica, verbale o telematica, viene compilata una apposita scheda riportante la segnalazione ed i dati necessari per la relativa comunicazione. Non vengono prese in considerazione le segnalazioni anonime.
Le osservazioni, opposizioni e reclami devono essere presentati, secondo le modalità indicate all'art. 2, entro 15 giorni da quando l'interessato ha avuto conoscenza del fatto contestato, secondo quanto previsto dall'art. 14 c.5 D.L.502/92 e successive modificazioni.
Le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami, qualora non trovino immediata soluzione, vengono trasmessi dall'U.R.P. alla Direzione dell'Azienda entro 5 giorni. Entro lo stesso termine ne viene informato il diretto interessato e viene data notizia al Responsabile del Servizio interessato, affinchè una volta valutata la segnalazione pervenuta adotti le eventuali misure necessarie ad evitare la persistenza del disservizio lamentato e fornisca entro 10 giorni all'Ufficio richiedente tutte le informazioni necessarie per comunicare una risposta appropriata all'utente.
All'Ufficio relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sono attribuite le seguenti funzioni:
Il Responsabile dell'U.R.P. svolge i seguenti compiti:
Nei casi in cui l'istanza abbia per oggetto la violazione dei principi contenuti nella Carta dei Diritti sottoscritta dalle Associazioni di volontariato e dall'Azienda Ospedaliera, l'esame viene deferito ad una Commissione Mista Conciliativa, composta da un rappresentante dell'Azienda, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante delle Associazioni e presieduta dal Difensore Civico Regionale, o da altra figura esterna all'Amministrazione dell'Azienda. La Commissione di cui sopra ed il suo funzionamento verranno formalizzati con apposito provvedimento quando saranno fornite le opportune indicazioni regionali.